Un regolamento UE sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 17 gennaio 2025. I suoi pilastri sono la gestione del rischio ICT (articoli da 5 a 16), la gestione e la segnalazione degli incidenti connessi alle ICT (da 17 a 23), i test di resilienza operativa digitale (da 24 a 27), il rischio di terze parti ICT (da 28 a 44) e la condivisione di informazioni (45). Norme tecniche di regolamentazione, come il Regolamento delegato (UE) 2024/1774 sul framework di gestione del rischio ICT, ne approfondiscono i dettagli.
Chi ne ha bisogno
Circa venti tipologie di soggetti finanziari dell'UE, tra cui enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, prestatori di servizi per le cripto-attività, assicuratori e riassicuratori. Le Autorità europee di vigilanza sorvegliano anche direttamente i fornitori di servizi ICT terzi critici. Per i soggetti finanziari, le disposizioni del DORA prevalgono sulle corrispondenti misure della NIS2.
Come viene valutato
Non è prevista alcuna certificazione. La conformità è vigilata dalle autorità nazionali competenti e, per le banche significative, dalla BCE. Gli incidenti gravi connessi alle ICT vengono segnalati in fasi successive (una notifica iniziale, relazioni intermedie e una relazione finale), entro le scadenze stabilite nelle norme tecniche. I soggetti selezionati dalla propria autorità devono svolgere test di penetrazione guidati dalle minacce (TLPT) almeno ogni tre anni.
Conteggi: gli articoli che vincolano le entità finanziarie (5–14, 16–19, 24–30, 45), mappati a livello di paragrafo.
DORA qui indica gli articoli che vincolano le entità finanziarie, mappati editorialmente a livello di paragrafo. Le norme tecniche che aggiungono dettagli, come il Regolamento delegato (UE) 2024/1774, non sono mappate, quindi gli argomenti tecnici da esse coperti non mostrano alcun collegamento.
Requisiti
ID e titoli dei requisiti sono riportati come ciascun framework li pubblica, in inglese.